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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DEFINIZIONE DI DPI ... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi art.74 D.Lvo n° 81 del 09 aprile 2008). Non sono dispositivi di protezione individuale: 1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; 3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 5) i materiali sportivi; 6) i materiali per l'autodifesa e per la dissuasione; 7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (ART.76 D.LVO N° 81) I DPI devono essere: 1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475; 2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; 3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 5) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità; 6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N° 475 E D.LVO 2.1.1997 N° 10) Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche). La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lvo n° 475. La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le modalità sotto elencate. 1^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entità; il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione). 2^ Categoria Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI). 3^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di "Controllo del prodotto finito" o come "Controllo del sistema qualità" (a scelta del costruttore). MARCATURA DEL DPI MARCATURA CE E' una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI. Da 1° gennaio 1997 la marcatura CE è così composta: 1^ Categoria - CE 2^ Categoria - CE 3^ Categoria - CE0302 La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI. Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve contenere almeno: 1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore; 2) riferimento al modello; 3) se del caso, taglia o misura; 4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 77 D.LVO N° 81) Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un'adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve: 1) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate nel punto 2; 4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; 5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI. Ai fini della gestione dei DPI deve: 1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all'articolo 42 e dal decreto di cui all'articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza); 2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 3) provvedere affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. 6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge; 7) rendere disponibile in azienda e nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. L'addestramento è richiesto obbligatoriamente: A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente); B) per i dispositivi di protezione dell'udito. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 78 D.LVO N° 81) Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI è richiesto obbligatoriamente di: 1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4 lett. g) e 5; 2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato; 3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione; 4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; 5) seguire, al termine dell'utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ELENCO DELLE NORME EUROPEE RICHIAMATE NEL CATALOGO INDUMENTI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali EN 343:2003+A1:2007/AC:2009  Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia EN 1149-1:2006  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie EN 1149-2:1997  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale). EN 1149-3:2004  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell attenuazione della carica EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione EN 13034:2005+A1:2009  Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]) EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata EN ISO 20471:2013+A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti EN 61482-1-2:2014 Lavori sotto tensione. Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico - Parte 1-2: Metodi di prova - Metodo 2: Determinazione delle classi di protezione dall'arco, per il materiale e gli indumenti usando un arco chiuso e diretto (box di prova) EN 510:1993 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.   OCCHIALI E VISIERE EN 166:2001 Titolo : Protezione personale degli occhi - Specifiche EN 167:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici EN 168:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi. EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete   PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE EN 132:1998  Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi EN 134:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti EN 136:1998  Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura EN 140:1998+AC:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000+A1:2006 +AC:2002+AC:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 14387:2004+A1:2008  Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura   PROTEZIONE DELLE MANI EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 12477:2001+A1:2005  Guanti di protezione per saldatori EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici EN 374-2:2014 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione EN16523-1:2015 Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici liquidi in condizioni di contatto continuo - Parte 1: permeazione dei prodotti chimici EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo EN ISO 10819:2013  Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano   ANTICADUTA/CAPO EN 341:2011 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di discesa per salvataggio EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini EN 358:1999  Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile EN 361:2002  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile EN 355:2002  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto - Connettori EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio EN 397:2012+A1:2012  Elmetti di protezione per l'industria   SCARPE E STIVALI EN ISO 20344:2011  Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature EN ISO 20345:2011  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza EN ISO 20346:2014  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione EN ISO 20347:2012  Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro   PROTEZIONE DELL'UDITO EN 352-1:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie EN 352-2:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti EN 352-3:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria EN 352-4:2001+A1:2005 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 24869-1:1992  Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DEFINIZIONE DI DPI ... qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (vedi art.74 D.Lvo n° 81 del 09 aprile 2008). Non sono dispositivi di protezione individuale: 1) gli indumenti da lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 2) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; 3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 5) i materiali sportivi; 6) i materiali per l'autodifesa e per la dissuasione; 7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. REQUISITI DEI DPI (ART.76 D.LVO N° 81) I DPI devono essere: 1) conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475; 2) adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; 3) adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 4) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 5) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità; 6) tra loro compatibili, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CERTIFICAZIONE CE (D.LVO 4.12.1992 N° 475 E D.LVO 2.1.1997 N° 10) Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche). La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l'assunzione della responsabilità di garantire che il DPI "possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti nell'allegato II del D.Lvo n° 475. La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le modalità sotto elencate. 1^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di semplice progettazione per rischi di lieve entità; il sistema di certificazione consiste in una semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria responsabilità (autocertificazione). 2^ Categoria Dispositivi di protezione individuale per rischi che non rientrano nelle altre due categorie; il sistema di certificazione prevede un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione del DPI). 3^ Categoria Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa contro rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente; il sistema di certificazione consiste in un attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del prodotto o sotto forma di "Controllo del prodotto finito" o come "Controllo del sistema qualità" (a scelta del costruttore). MARCATURA DEL DPI MARCATURA CE E' una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su ogni DPI. Da 1° gennaio 1997 la marcatura CE è così composta: 1^ Categoria - CE 2^ Categoria - CE 3^ Categoria - CE0302 La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo. In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla confezione più prossima al DPI. Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare una adeguata marcatura che deve contenere almeno: 1) nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del costruttore; 2) riferimento al modello; 3) se del caso, taglia o misura; 4) se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a norme applicate, ecc. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 77 D.LVO N° 81) Il datore di lavoro deve scegliere il DPI più idoneo alle proprie esigenze ricercando sul mercato quanto di meglio ci possa essere in funzione delle caratteristiche e dei requisiti necessari per provvedere a un'adeguata protezione dei lavoratori. Ai fini della scelta deve: 1) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 2) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi identificati nella valutazione tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 3) valutare, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e raffrontarle con quelle individuate nel punto 2; 4) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione; 5) individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI. Ai fini della gestione dei DPI deve: 1) fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti all'articolo 42 e dal decreto di cui all'articolo 45 comma 2 (marcatura CE con relativo possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza); 2) mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 3) provvedere affinchè i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 4) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; 5) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori. 6) informare preliminarmente il lavoratore da quali rischi il DPI lo protegge; 7) rendere disponibile in azienda e nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 8) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. L'addestramento è richiesto obbligatoriamente: A) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992 n° 475, appartenga alla terza categoria (rischi di morte, lesioni gravi o a carattere permanente); B) per i dispositivi di protezione dell'udito. OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 78 D.LVO N° 81) Da parte dei lavoratori che impiegano i DPI è richiesto obbligatoriamente di: 1) sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4 lett. g) e 5; 2) utilizzare i DPI messi loro a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato; 3) aver cura dei DPI messi loro a disposizione; 4) non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa; 5) seguire, al termine dell'utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna del DPI; 6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ELENCO DELLE NORME EUROPEE RICHIAMATE NEL CATALOGO INDUMENTI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali EN 343:2003+A1:2007/AC:2009  Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia EN 1149-1:2006  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie EN 1149-2:1997  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale). EN 1149-3:2004  Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell attenuazione della carica EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione EN 13034:2005+A1:2009  Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]) EN ISO 11611:2015 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi EN ISO 14116:2015 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma - Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata EN ISO 20471:2013+A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti EN 61482-1-2:2014 Lavori sotto tensione. Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico - Parte 1-2: Metodi di prova - Metodo 2: Determinazione delle classi di protezione dall'arco, per il materiale e gli indumenti usando un arco chiuso e diretto (box di prova) EN 510:1993 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento.   OCCHIALI E VISIERE EN 166:2001 Titolo : Protezione personale degli occhi - Specifiche EN 167:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici EN 168:2001 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi. EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete   PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE EN 132:1998  Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi EN 134:1998 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti EN 136:1998  Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura EN 140:1998+AC:1999 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000+A1:2006 +AC:2002+AC:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 14387:2004+A1:2008  Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura EN 149:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 405:2001+A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura   PROTEZIONE DELLE MANI EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 12477:2001+A1:2005  Guanti di protezione per saldatori EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici EN 374-2:2014 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione EN16523-1:2015 Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici liquidi in condizioni di contatto continuo - Parte 1: permeazione dei prodotti chimici EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo EN ISO 10819:2013  Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano   ANTICADUTA/CAPO EN 341:2011 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di discesa per salvataggio EN 354:2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cordini EN 358:1999  Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro EN 360:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile EN 361:2002  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo EN 353-2:2002 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile EN 355:2002  Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia EN 362:2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto - Connettori EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio EN 397:2012+A1:2012  Elmetti di protezione per l'industria   SCARPE E STIVALI EN ISO 20344:2011  Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature EN ISO 20345:2011  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza EN ISO 20346:2014  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione EN ISO 20347:2012  Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro   PROTEZIONE DELL'UDITO EN 352-1:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie EN 352-2:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti EN 352-3:2002  Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria EN 352-4:2001+A1:2005 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 24869-1:1992  Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora.
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